Articolo 2.
(Utilizzo quota avanzo di amministrazione).

      1. Non sono computate tra le spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno relativo alle province e ai comuni che negli ultimi 3 anni hanno rispettato il patto di stabilità interno le spese di investimento finanziate nell'anno 2007 mediante l'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione.
      2. Per i singoli enti locali l'esclusione delle spese di investimento è commisurata all'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2005 e determinata:

          a) nella misura del 7,6 per cento per le province la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per le restanti province la misura è dell'1,4 per cento;

          b) nella misura del 7,0 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni la misura è dell'1,3 per cento.